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Fasi preliminari della procedura (screening/scoping)

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Fasi preliminari della procedura (screening/scoping)

Nel caso in cui per un determinato progetto o intervento vi siano dubbi circa l'assoggettamento o meno a VIA, il proponente può chiedere all'Autorità competente di effet 22422i85w tuare una verifica, detta screening (art. 7, comma 1).

Per le tipologie progettuali di cui all'allegato C4 la verifica è sempre obbligatoria (art. 7, comma 2).



In altri termini, la legge regionale prevede e disciplina due distinte ipotesi di screening:

. semplice valutazione formale se un progetto/intervento rientra nelle tipologie (e soglie) previste nei vari allegati o se la sua localizzazione è riferibile alle aree sensibili di cui all'allegato C3;

. screening vero e proprio per i progetti di cui all'allegato C4.

Oltre ad una descrizione del progetto, il soggetto proponente, per attivare la procedura di verifica, deve presentare una relazione, che, nel caso in cui la tipologia dell'intervento ricada tra quelle elencate nell'allegato C4, dovrà contenere i dati necessari per individuare e valutare i possibili impatti sull'ambiente (art. 7, commi 3 e 4). La relazione dovrà anche precisare la possibilità o meno di impatti su un'area rientrante tra quelle sensibili, in relazione alla specifica tipologia, ancorché l'opera non sia localizzata in una di esse, ed evidenziare le possibili misure mitigative degli impatti nonché di monitoraggio, la prescrizione delle quali potrebbe giustificare un provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA (d.G.R. n. 1624 del 1999, paragrafo 2).

Lo screening viene espletato entro sessanta giorni dalla richiesta (art 7, comma 6). In caso di silenzio il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA (art. 7, comma 7). La struttura competente però può chiedere al proponente, per una sola volta, integrazioni e/o chiarimenti, che devono essere forniti entro i successivi novanta giorni. In pendenza della richiesta, il termine resta sospeso (art. 7, comma 5).

Per le opere o interventi soggetti alla procedura di VIA il proponente può chiedere all'Autorità competente di effettuare, in contraddittorio, una fase preliminare di definizione delle informazioni da fornire nello studio di impatto ambientale - SIA, detta scoping. Il proponente deve in tal caso presentare all'Autorità competente un piano di redazione del SIA, individuando i Comuni e le Province interessate.

La procedura si completa entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di silenzio dell'amministrazione, si intende approvato quanto proposto dall'interessato (art. 8).


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